PROROGATO L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E POSSIBILI ESONERI

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settembre 25, 2017

Il decreto Milleproroghe 2017 – DL 30 Dicembre 2016 n. 244 – ha spostato dal 31 dicembre 2016 al 30 Giugno 2017 il termine per l’installazione di sistemi di TERMOREGOLAZIONE e CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE nei:

 

  •          CONDOMINI ed EDIFICI POLIFUNZIONALI riforniti da IMPIANTI CENTRALIZZATI ( sia per riscaldamento che per raffrescamento)
  •          CONDOMINI ed EDIFICI POLIFUNZIONALI riforniti da TELERISCALDAMENTO O TELERAFFRESCAMENTO.

 

Il decreto infatti all’art. 9 comma 5 del DLgs 4 Luglio 2014 n.102 sono state modificate:

  • Alla lettera a) le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti:”30 Giugno 2017
  • Alla lettera b) le parole “31 Dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti:”30 Giugno 2017”.

Di qui l’obbligo per la misura del riscaldamento di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del  calore  INDIVIDUALI ( solitamente sono valvole termostatiche), per misurare il consumo di calore in corrispondenza a  ciascun  radiatore, posto all’interno delle unita’  immobiliari  dei  condomini  o  degli edifici polifunzionali ( es. residenziali e commerciali).

 

In aggiunta, nei casi di sola SOSTITUZIONE CALDAIA, previsto gia dal 2005 dal DLgs 192 e s.m.i. All.I, vi è obbligo di installare valvole termostatiche e nel contempo obbligo di una centralina di termoregolazione programmabile. Secondo il decreto infatti quando si effettua una sostituzione del generatore di calore  ( con un prodotto nuovo che non supera il 10% della potenza termica del vecchio apparecchio) oltre a dover scegliere un nuovo generatore idoneo per rendimento (µu100% ≥ 90 + 2 log Pn) c’è obbligo di inserire una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone.

 

Quanto sopra indicato prevede POSSIBILITA’ DI ESONERO ed è quindi possibile non incorrere in alcuna sanzione pecuniaria in caso di IMPOSSIBILITA’ TECNICA ED INEFFICIENZA IN TERMINI ECONOMICI certificata con apposita RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA DAL PROGETTISTA/TECNICO ABILITATO secondo norma UNI EN 15459.:

Le possibilità di esonero sono ben spiegate nelleLINEE GUIDA del CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI scaricabili al seguente link:  http://ariston.com/media/Files/3166_Cni_Linee-guida_obbligo-installazione-termovalvole.pdf

 

Oltre all’Allegato contenente le LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI , di seguito alcuni link per i testi legislativi:

DLgs 102/2014 all’art. 9 comma 5:   http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg

DLgs 192/05 e s.m.i. testo coordinato a cura di Edilclimahttp://www.progetto2000web.it/assets/repository/normativa/DLgs-192-2005-MAR-2015.pdf